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D.Lvo 30/04/1992 n. 2857. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1º luglio 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e dalle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla carta di circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Art. 236 - Norme transitorie relative al titolo IV 1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli. 2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti. Art. 237 - Norme transitorie relative al titolo V 1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. 2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti. Art. 238 - Norme transitorie relative al titolo VI 1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1º gennaio 1993. 2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. 3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace. Art. 239 - Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1º ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1º ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. Art. 240 - Entrata in vigore delle norme del presente codice 1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1º gennaio 1993.
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